Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori su beni culturali (art.21)

Indice

Premessa

Interventi vietati (art. 20 del D.Lgs n. 42/2004)

Non possono in nessun caso essere autorizzati, in quanto vietati

  • la distruzione,
  • il danneggiamento,
  • l’uso non compatibile con il carattere storico-artistico del bene oppure tale da recare pregiudizio alla sua conservazione.

La demolizione di beni culturali, anche se con successiva ricostruzione (art. 21, comma 1, lett. a) deve essere autorizzata dal Ministero per il tramite della Commissione regionale.


Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori su beni culturali (art.21)

Il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (quindi per gli immobili sia opere interne che sugli esterni)  è demandato alla Soprintendenza (art. 21, comma 4).(art. 21, comma 4).

La valutazione degli interventi viene fatta a seguito della presentazione di un progetto a firma di professionista abilitato. Nel caso di beni immobili si ricorda che il progetto di conservazione deve essere redatto da architetto iscritto al relativo albo professionale.

In caso di documentazione insufficiente l’Amministrazione sospende/interrompe i termini e richiede chiarimenti o documentazione integrativa.

Sono responsabili delle attività connesse con il rilascio delle autorizzazioni i funzionari competenti per ambito territoriale: consulta l’elenco dei comuni e dei funzionari di zona


Presentazione della richiesta

Modulistica da compilare 

Documentazione da presentare (beni immobili)
Per interventi di restauro/riuso, il progetto dovrà di norma comprendere:

  • Documentazione fotografica con planimetria dei punti di ripresa.
  • Relazione storico-artistica
  • Relazione tecnica che comprenda le valutazioni relative alle risultanze del rilievo materico e del degrado, le tecniche esecutive, i materiali che s’intendono utilizzare, l’intervento strutturale, l’impiantistica.
  • Computo metrico estimativo
  • Planimetrie generali
  • Rilievo geometrico (piante, sezioni, prospetti)
  • Rilievo materico e del degrado (piante, sezioni, prospetti)
  • Rilievo di dissesti statici e/o carenze strutturali
  • Progetto di conservazione dei materiali
  • Progetto di consolidamento strutturale 
  • Tavole del progetto di riuso 
  • Tavole comparative (giallo – rosso)
  • Tavole illustrative dell’impiantistica (elettrico-meccanica, termo-idraulica, speciale, ecc.).

Modalità di invio

La richiesta deve essere inviata:

Marca da bollo: la marca da bollo da 16€ è dovuta se il richiedente è un privato.


Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 e parere paesaggistico per interventi di lieve entità ai sensi dell’Allegato B del DPR n. 31 del 2017

Nel caso in cui l’opera da realizzare riguardi un edificio o uno spazio scoperto assoggettato sia a tutela monumentale che paesaggistica, e quando tali opere riguardino interventi di lieve entità esterne soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’Allegato B del DPR n. 31 del 2017, il richiedente presenta un’unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica. L’istanza dovrà contenere la relazione paesaggistica semplificata.

I tempi del procedimento sono quelli determinati dagli articoli 21 e 22 del D.lgs 42/2004: 120 gg.

Si rammenta che al fine di acquisire il titolo paesaggistico dall’Amministrazione Comunale il richiedente dovrà comunque presentare a tali uffici istanza ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Modulistica da compilare 

MODULO per richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 e parere paesaggistico ai sensi del DPR n. 31/2017


Interventi urgenti (art. 27 del D.Lgs n. 42/2004)

In caso di assoluta urgenza (pericolo di crollo, etc.), si può procedere ad effettuare interventi provvisori indispensabili ad evitare danni al bene tutelato (intendendo l’inserimento di sistemi provvisionali di protezione), dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza alla quale devono poi essere inviati i progetti definitivi per l’autorizzazione.


Interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione (art. 28 del D.Lgs n. 42/2004)

I lavori condotti in assenza o in difformità dell’autorizzazione possono essere impediti o sospesi dal Soprintendente, anche quando non sia ancora intervenuta la verifica dell’interesse culturale o la dichiarazione dell’interesse culturale. In questi casi l’avvio del procedimento di verifica/dichiarazione deve avvenire entro 30 giorni dalla sospensione.